Corte di Cassazione, sentenza n. 7354 del 16 marzo 2021
Già il giudice di primo grado aveva dato atto della sussistenza del nesso di causalità tra la patologia ” lupus eritematoso sistemico” e la vaccinazione anti epatite A cui era stata sottoposta la ricorrente e che, invece, nulla era stato precisato circa la possibilità di riconoscere il diritto all’indennizzo richiesto pur in presenza di vaccinazioni non obbligatorie,quale era la vaccinazione per epatite A, accertamento che la Suprema Corte aveva demandato al giudice di rinvio.
Il Ministero ha denunciato la violazione. dell’art. 1 L. n. 210/1992 e dell’art 4 L. n. 229/2005 ritenendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente esteso l’ambito applicativo della legge n. 210 del 1992 anche alla fattispecie in esame, pur non essendo vaccinazione obbligatoria .
Ogni questione sul punto appare superata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n 118/2020 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ad 1, comma 1, L .n. 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo , alle condizioni e nei modi stabiliti’ dalla medesima legge , a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità , da cui sia derivata una menomazione permanente all’integrità psico-fisica , a causa della vaccinazione contro il contagio da virus dell’epatite A.