Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario

Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano-Gruppo Danno alla persona

L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano-Gruppo Danno alla persona si è proposto di
raccogliere e studiare le sentenze di merito pronunciate in materia di mancato/carente consenso
informato in ambito medico con i seguenti obiettivi: analizzare gli importi liquidati ed i parametri
considerati dalla giurisprudenza nelle liquidazioni ed elaborare dei criteri orientativi da mettere a
disposizione degli operatori del diritto nell’ottica di agevolare l’uniformità e la prevedibilità delle
decisioni e quindi anche la soluzione conciliativa delle controversie. La ricerca è durata tre anni, dal 2018 ad oggi, ed è stata condotta da un gruppo di studio composto da circa 40 persone tra avvocati, magistrati, giudici onorari, mediatori, praticanti avvocati e ricercatori universitari.

Si è rilevato come i giudici abbiano indicato le seguenti circostanze (almeno 2 circostanze per sentenza, talora anche 3 o 4), per evidenziare la minore o maggiore intensità del vulnus arrecato al diritto all’autodeterminazione leso e da risarcire:
a) entità delle ricadute sul bene-salute del danneggiato del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato (entità delle conseguenze del trattamento modesta/grave, irreversibilità o meno delle stesse, necessità o meno di altri trattamenti riparatori, sofferenza nocicettiva patita in conseguenza del trattamento): circostanza indicata in 24 sentenze;
b) caratteristiche del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato (ad es.: più/meno invasivo, più/meno urgente, a scopo terapeutico/estetico, con tante/poche/nessuna alternativa terapeutica, poco/molto rischioso, off label, comportante donazione di organo da familiari, ecc.): circostanza indicata in 28 sentenze;
c) caratteristiche personali del danneggiato (maggiore/minore vulnerabilità per età/storia clinica/condizioni personali/stato psichico; rilevanza delle aspettative del paziente procreative/estetiche/ecc.; Testimone di Geova; ecc.): circostanza indicata in 16 sentenze;
d) entità della sofferenza del danneggiato conseguente alla compromissione della libertà di disporre di sé: circostanza indicata in 20 sentenze;
e) caratteristiche dell’inadempimento al dovere informativo (informazione mancante per uno o più trattamenti, informazione fornita ma con lievi/gravi carenze/riguardante diverso trattamento): circostanza indicata in 11 sentenze.

È emerso che 102 sentenze liquidano importi che variano da € 1.000,00 ad € 50.000.00, con una media aritmetica di € 9.983,00, arrotondati ad € 10.000,00.
Si è quindi suddiviso il campione (di 102 sentenze) secondo tre fasce liquidatorie monetarie, di consistenza omogenea per frequenza statistica degli importi liquidati: da € 1.000,00 ad € 4.000,00 (28 sentenze), da € 4.001,00 ad € 9.000,00 (29 sentenze) e da € 9.001,00 ad € 20.000,00 (35 sentenze), oltre una quarta fascia composta da una quota minoritaria di sentenze portanti liquidazioni del danno all’autodeterminazione di notevole entità (10 sentenze) rispetto alle altre.

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