Il farmacista autorizzato all’ingrosso non può operare con lo stesso codice della farmacia


CGARS, sentenza n. 240 del 24 marzo 2021


L’Azienda Sanitaria Provinciale ricorre in appello per chiedere l’annullamento e/ o la revoca della sentenza con la quale il Tar ha accolto l’originario ricorso del dr. X, annullando la nota n. 137 del 12 gennaio 2016 avente ad oggetto la «diffida» a carico della Ditta dal «vendere medicinali acquistati con il codice identificativo della farmacia a distributori all’ingrosso o ad altre farmacie»

Il Collegio, invece, accogliendo l’appello, ha dichiarato che può affermarsi che il titolare della farmacia che dispone, a seguito dell’abrogazione del regime di incompatibilità, anche di una autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di farmaci non può, per ciò stesso, ridistribuire come grossista i medicinali acquistati come farmacista, dovendo operare con un codice identificativo distinto da quello della farmacia. Ciò in quanto, ogni operazione effettuata dal distributore all’ingrosso dei medicinali deve essere «tracciata» mediante l’utilizzo da parte del distributore medesimo del codice attribuitogli dal Ministero e deve essere documentata così come richiesto nel dettaglio dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (art. 5-bis del d.lgs. n. 540/1992 e d.m. 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, artt. 104, comma 1, lett. e) e 105, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 219/2006).
Sul punto il Collegio condivide l’approdo giurisprudenziale cui è pervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5486 del 21 settembre 2018, secondo cui «la necessità di codici differenti per lo svolgimento delle diverse attività di vendita al dettaglio e vendita all’ingrosso risulta, dunque preordinato al fine di assicurare la tracciabilità dei farmaci […] infatti i codici differenti inerenti all’attività di grossista e di farmacista venditore al dettaglio, consentono il flusso di dati presso la Banca dato dalla tracciabilità del farmaco costituita con d.m. salute 15 luglio 2004, tesa a garantire l’autenticità dei medicinali in commercio in Italia ed a rafforzare il contrasto alle frodi».
Peraltro nel «testo condiviso dell’accordo sottoscritto in data 8 settembre 2016 tra associazioni del settore farmaceutico ed autorità pubbliche, tra cui il Ministero della salute», depositato nel giudizio di primo grado dalla difesa erariale, e richiamato nell’impugnata sentenza, si evince che «nei magazzini della farmacia […] non possono essere stoccati medicinali acquistati in qualità di distributore all’ingrosso. Alla luce di quanto sopra, il passaggio dei medicinali dal distributore al titolare di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un’unica persona, deve risultare formalmente attraverso l’uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso […]».
Per le suesposte ragioni il provvedimento di diffida risulta, pertanto, immune da vizi di legittimità

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