TAR Lazio: motivate meglio i DPCM (ma non sospende la DAD)

Considerato che le considerazioni del CTS si fondano su dati forniti dall’Istituto di Sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler e dalla documentazione offerta in giudizio non si evince in che modo ed in quale sede tali informazioni siano state analizzate ed interpretate dal Comitato Tecnico Scientifico;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che le impugnate previsioni del DPCM 2.3.21 non appaiono supportate da una adeguata istruttoria e che in tal senso si apprezzano profili di fondatezza dei motivi aggiunti depositati da parte ricorrente;

Considerato, per quanto attiene al periculum in mora, che nel bilanciamento degli interessi in gioco l’esigenza cautelare prospettata dai ricorrenti possa trovare adeguata tutela ordinando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare le misure impugnate adottando, all’esito del riesame, un provvedimento specificamente motivato;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare ai soli fini del riesame da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle impugnate previsioni contenute nel DPCM 2.3.2021.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *