Agenzia delle Entrate, risposta n. 223 del 29/03/2021
Agenzia delle Entrate, risposta n. 222 del 29/03/2021
Risposta n. 223
Con l’istanza di interpello si chiedono chiarimenti in relazione alle modalità di tassazione da applicarsi alle seguenti remunerazioni:
– compensi previsti da specifiche disposizioni di legge; come ad esempio quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che dispone “Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività“;
– progressioni di carriera per esami o per titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell’Istituto;
– compensi professionali ai professionisti legali.
L’Agenzia ha ricordato che in proposito, con risoluzione 9 ottobre 2008, n. 377/E, è stato chiarito che in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico, e quindi esclusa la tassazione separata, nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta.
Al riguardo, da ultimo, con risoluzione 13 dicembre 2017, n. 151/E è stato precisato che il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate. Si ritiene, ad esempio, che non si giustifichi l’applicazione della tassazioneseparata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un’amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.
Risposta n. 222
L’Azienda istante dovrà corrispondere a un medico specialista ambulatoriale, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 38.500,00 corrispondente all’ammontare liquidato in sentenza dal Giudice del Lavoro per illegittimità del recesso dal contratto, decurtato della relativa trattenuta Irpef del 23 percento. Di diverso avviso la controparte che, invece, ritiene che la somma liquidata in sentenza, vada corrisposta per intero al ricorrente senza applicazione delle ritenute fiscali. Ciò rappresentato, l’Azienda istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme che dovrà corrispondere a titolo di risarcimento alla controparte.
L’Amministrazione finanziaria con risoluzione 24 maggio 2002, n. 155/E haprecisato che in tema di risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto, è principio generale quello per cui laddove l’indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate atassazione (cd. lucro cessante).
Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), ed abbia la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, inquest’ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.
Sulla base di quanto affermato, le somme liquidate dal Tribunale adìto, volte “a rifondere alla parte ricorrente i danni subiti”, sono da considerarsi imponibili dal momento che, seppur stimate in via equitativa, sono calcolate in ragione del “trattamento giuridico ed economico previsto dall’ACN 17.12.2015” e, pertanto, non sono volte a risarcire un danno emergente.