Consiglio di Stato, decreto n. 1776 del 1 aprile 2021
La ordinanza appellata ha imposto alle Amministrazioni di riesaminare, con più congrua e coerente motivazione, le determinazioni contestate, apparendo dagli atti una irragionevolezza della disposta istruzione “a distanza” senza distinzione di aree territoriali né di classificazioni ai fini della diffusione del contagio, a fronte di documenti scientifici depositati dalla stessa Presidenza del Consiglio, da cui emergerebbe la non forte influenza delle attività di istruzione in presenza ai fini della diffusione del contagio, sicché non apparirebbe una razionale motivazione della priorità assegnata alla precauzione sanitaria a fronte della grave compressione del diritto alla istruzione, anch’esso costituzionalmente tutelato.
Con decreto legge in corso di pubblicazione, sembrerebbe che la materia sia stata affrontata, e in parte disciplinata, diversamente rispetto alla decretazione qui contestata.
Considerato, tuttavia, che l’ordinanza appellata riconduce entro il corretto parametro il potere-dovere del Giudice di assicurare che dette scelte siano adottate in modo trasparente e in coerenza con le risultanze dei dati scientifici, modificandole ovvero motivando con argomenti non contraddittori l’impatto della eventuale riapertura della istruzione in presenza sulla ulteriore diffusione del contagio, l’obbligo quindi di rinnovare la valutazione censurata va confermato, come disposto dalla ordinanza appellata.