In caso di malpractice medica, in sede civile è rilevante la colpa lieve, in sede contabile solo la colpa grave

Corte dei Conti, sentenza n. 13 del 2 aprile 2021

Bisogna verificare se il danno subito dal paziente che ha determinato una perdita nel patrimonio dell’ASL possa o meno essere imputato alla condotta gravemente colposa del convenuto.

Come è noto a livello civilistico la colpa è rilevante anche ove sia lieve (art. 2043 c.c.).

Nel diritto contabile, invece, la responsabilità amministrativa è imputata per colpa grave (art. 1 legge 20/1994).

Ciò giustifica come l’affermazione di responsabilità ai sensi delle regole civilistiche possa, senza alcuna incompatibilità o conflitto tra valutazioni, essere affiancata da un giudizio di non colpevolezza basato sull’applicazione delle regole contabili.

Correttamente il convenuto, sin dalla fase preprocessuale, ha segnalato che le perizie su cui la Procura regionale aveva fondato le proprie contestazioni avessero evidenziato la complessità e la difficoltà del caso concreto. La giurisprudenza contabile consolidata chiarisce che in presenza di fattispecie complesse, l’indagine sulla colpa grave deve essere accurata e attenta, dovendosi escluderla proprio ove la decisione da assumere sia difficile, in quanto le vie decisorie ipotizzabili sono diverse ed eterogenee, tutte validamente sostenibili (trattandosi di regole c.d. tecniche opinabili in quanto fondate su scienze non esatte). A ciò si aggiunga, come puntualmente segnalato dal convenuto, che le stesse relazioni peritali mettono in evidenza come la soluzione sposata nel referto sia stata fatta propria dagli specialistici (anche qui facendo emergere come la soluzione del referto potesse essere in qualche misura sostenibile alla luce delle specificità del caso concreto). Non può essere poi escluso un errore dei sanitari che ebbero in cura il paziente per la omessa considerazione di diagnosi differenziali o di indagini ed esami ulteriori (responsabilità quest’ultima non imputabile al risonanzista quivi convenuto). Deve, pertanto, escludersi che il grado della colpa imputabile al convenuto superi la soglia della gravità (art. 1 legge 20/1994).

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