Il risarcimento derivante dalla polizza vita, si può aggiungere al risarcimento per il danno derivante dalla morte

Corte di Cassazione, sentenza n. 9380 dell’8 aprile 2021

Se l’assicuratore del “ramo vita” con l’adempiere alla obbligazione derivante dalla polizza, attribuendo la somma prevista – in forma di capitale o rendita – al beneficiario, non soddisfa alcun credito risarcitorio vantato da quest’ultimo nei confronti del terzo responsabile del danno, prescindendo la prestazione dell’assicuratore dalla esistenza e dalla entità del pregiudizio subito dal beneficiario derivante dall’atto illecito, viene meno la stessa possibilità di attuazione del meccanismo surrogatorio, non essendo l’assicuratore chiamato ad adempiere “a causa” dell’illecito, ma “a causa” dell’evento della morte dell’assicurato, e cioè della verificazione del rischio oggetto della polizza.

Ed infatti : a) l’assicurazione contro gli infortuni mortali, deve ricondursi al tipo negoziale della assicurazione sulla vita, in relazione alla quale non trovano applicazione le norme che disciplinano l’assicurazione “contro i danni” (in cui invece debbono ricomprendersi le polizze infortuni non mortali), tra cui l’art. 1916 c.c.;

b) la polizza in esame risulta essere stata stipulata dal contraente sulla vita degli assicurati, venendo soddisfatto l’interessi di questi ad attribuire, in caso di decesso derivato da infortunio, un capitale ai soggetti designati come beneficiari;

c) la funzione causale evidenziata dalla polizza prescinde da ogni collegamento tra la prestazione dovuta dall’assicuratore al verificarsi dell’evento-rischio, ed un preesistente fatto illecito produttivo di un danno risarcibile cagionato ai soggetti beneficiari, risultando inapplicabile, pertanto, il “principio cd. indennitario” che informa la disciplina delle assicurazioni del ramo danni (art. 1905, 1910, 1914 e 1916 c.c.) e di cui è espressione il principio della cd. “compensati° lucri cum damno”;

d) la assenza di una funzione cd. indennitaria, non ravvisabile nella prestazione erogata al beneficiario dalla società assicuratrice per il risarcimento, e dunque la mancanza di sovrapponibilità, totale o parziale, di detta prestazione con la diversa prestazione risarcitoria dovuta al danneggiato dall’assicuratore della polizza vita, esclude nella specie, in difetto di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1916 c.c. non estendibili al di fuori dei rapporti assicurativi concernenti il “ramo danni”, che con l’adempimento dell’obbligazione prevista in polizza a favore del beneficiario si sia realizzato un meccanismo di tipo surrogatorio, non essendo subentrata la società assicurativa nel credito del danneggiato avente titolo nell’illecito che continua a gravare per l’intero sull’autore del danno indipendentemente dalle vicende connesse alla attuazione del rapporto assicurativo derivante da polizza contro gli infortuni mortali, regolata dalla disciplina normativa delle assicurazioni del “ramo vita”;

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