Per il danno erariale da “furbetti del cartellino”, non basta il semplice sospetto o un’illazione

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 156 dell’8 aprile 2021

L’azione di responsabilità origina da una denuncia anonima nella quale si segnala che: “Alla ASL .. e precisamente all’ufficio del personale…c’è la responsabile dell’ufficio che dovrebbe controllare gli orari dei dipendenti…che insieme ad un collega … fanno e disfanno i loro orari a proprio piacimento”. La Procura ha delegato i Carabinieri NAS di Firenze di svolgere indagini che hanno consentito di accertare che X, per esigenze di servizio, in quanto doveva fornire supporto e formazione a tutti coloro che svolgevano la funzione di rilevazione delle presenze nel territorio della ASL, era stato autorizzato a timbrare al di fuori della propria sede di lavoro.

I NAS hanno acquisito informazioni dal Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane, la quale, confermando che il convenuto era autorizzato a timbrare in sedi diverse da quella di servizio,ha dichiarato: “Dalla consultazione dei tabulati orari estrapolati dalla procedura informatizzata dell’Azienda, si rilevano alcune anomalie frequenti di timbrature in entrata e in uscita, NON comprensibili in tale frequenza rispett all’incarico.”. Tuttavia, a specifica domanda dei NAS del perché le predette timbrature siano anomale la dott.ssa non ha dato una risposta, essendosi limitata a dichiarare: “da quanto a mia conoscenza, il sig. X  risiede a …..e la sua compagna di vita abita invece in ...”

Il Direttore Generale ha anche dichiarato che il registro delle attività di lavoro fuori sede è stato attivato ed utilizzato e che: “I registri sono a vostra disposizione per le consultazioni che riterrete opportuno fare”. Dalla documentazione prodotta, tuttavia, l’esito di tali consultazioni, qualora effettuate, non emerge.

E’ ignoto, pertanto, se le timbrature in entrata e in uscita fuori sede fossero o meno giustificate da esigenze di servizio ed autorizzate. Peraltro, non risulta che l’Amministrazione abbia mai mosso alcuna contestazione al riguardo al convenuto.

In sostanza, pacifico essendo che il convenuto era autorizzato a timbrare fuori dalla sede di servizio, essendo rimasto ignoto in che cosa consista l’irregolarità delle timbrature assunte come anomale ed essendo ignoto l’esito delle verifiche del contenuto del registro delle attività fuori sede, difetta la prova della condotta illecita del convenuto. La domanda attorea deve, quindi, essere respinta.

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