Per le progressioni verticali “interne” il 30% si calcola per singola categoria e senza arrotondamenti

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Toscana, deliberazione n. 35/2021/PAR

I quesiti posti dal Comune di Pieve a Nievole riguardano la corretta interpretazione della disciplina delle progressioni verticali recata dall’art. 22, comma 15, D. Lgs. n. 75/2017 (come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020), che così dispone: “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. ”. 

L’art. 22, comma 15 citato riconosce, dunque, alle amministrazioni pubbliche la facoltà di derogare alla disciplina generale delle progressioni verticali laddove prevede il passaggio di area non ricorrendo al concorso pubblico bensì ad una procedura selettiva riservata al personale di ruolo (“al fine di valorizzare le professionalità interne”). Attualmente, infatti, l’art. 52, comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che il passaggio tra aree avvenga tramite concorso pubblico, coerentemente a quanto previsto dall’art. 97 comma 4 Cost. (“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorso, eccetto nei casi stabiliti dalla legge”) e dalla costante giurisprudenza costituzionale (ex pluribus sentenze nn. 7 e 108 del 2011). Laddove poi l’Amministrazione intenda valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle proprie specifiche esigenze, potrà prevedere una riserva di posti a favore del personale interno, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso (art. 24 del D. Lgs. n. 150/2009). 

Considerata, dunque, la natura eccezionale della procedura disciplinata dall’art. 22, comma 15, il legislatore ha predisposto limiti rigorosi alla sua applicazione, in particolare limitandone l’operatività temporale (triennio 2020- 2022) e fissando un tetto ai posti disponibili pari al trenta per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria (in precedenza, analoga norma si riferiva al triennio 2018-2020 e prevedeva un limite del 20%). 

Limitando l’esame alle questioni poste dal Comune, in tema di progressioni verticali, il Collegio, anche alla luce degli approdi ermeneutici della giurisprudenza contabile, ritiene di poter concludere nei termini che seguono: 

A) Per quanto riguarda il tetto del 30%, lo stesso va considerato come limite massimo e invalicabile non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito del PTFP. Il Collegio ricorda come la norma in esame faccia esplicito riferimento al “numero” di assunzioni e, pertanto, non “lascia alcun dubbio in merito alla computabilità numerica dei dipendenti da considerare ai fini delle progressioni verticali, indipendentemente dall’entità (percentuale) della spesa sulla quale tali “nuove assunzioni” possono incidere” (SRC Puglia, deliberazione n.42/2018/PAR).

 B) Relativamente al secondo quesito, e cioè se il limite del 30% da osservare debba intendersi riferito solo al numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria ovvero debba tener conto del numero assoluto dei posti previsti per qualsiasi categoria, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale adottato da altre Sezioni regionali di controllo (Sez. reg. contr. Campania, n. 103/2019/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, n. 71/2019/PAR, Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2020/PAR) non sussistendo motivi per discostarsene. La lettera della norma stabilisce che il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria; pertanto, la percentuale non può che riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria

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