Vincoli di finanza pubblica e spese COVID: escluse dai limiti solo a determinate condizioni

RGS, Circolare del 9 aprile 2021, n.11  

La Ragioneria Generale dello Stato ha aggiornato la circolare n. 26 del 14 dicembre 2020 in materia di bilancio di previsione e misure di contenimento della spesa.

La RGS ricorda preliminarmente che per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2021 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Inoltre, come già indicato nella Circolare RGS n. 9 del 21 aprile 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e tenuto conto dei numerosi provvedimenti normativi adottati, si ritiene che le spese sostenute per dare attuazione all’applicazione delle suddette misure possano ritenersi escluse dai limiti di spesa fissati dalle vigenti norme di contenimento qualora:

a) finanziate da trasferimenti dello Stato o di enti territoriali finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, secondo quanto previsto dai provvedimenti di urgenza adottati;

b) derivanti da disponibilità di bilancio dell’ente o organismo;

c) acquisite tramite altre fonti di finanziamento ed aventi vincolo di destinazione.

La verifica di tali presupposti e la valutazione dell’inerenza delle spese di cui trattasi è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica da parte dell’organo interno di controllo. Le Amministrazioni vigilanti sono invitate a diramare, per gli enti ed organismi di rispettiva competenza, apposite indicazioni in merito a rilevazioni, anche di natura extracontabile, volte ad agevolare le suddette operazioni di verifica.

In ordine alle misure di contenimento della spesa va segnalato, inoltre, che l’articolo 42del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. DL Sostegni – G.U. n. 70 del 22 marzo 2021), al comma 9 ha stabilito che “In relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia ‘Covid-19’, per l’anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n 160”.

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