Silenzio doloso non equivale ad occultamento doloso del danno erariale

Corte dei Conti, prima sezione giurisdizionale d’Appello, sentenza n 130 del 16 aprile 2021

Se è vero che, nelle richieste di autorizzazioni, l’appellato non fa mai riferimento al possesso della partita IVA, è anche vero che tale circostanza non è mai stata occultata, né l’amministrazione è mai stata posta, dallo stesso appellato, nell’impossibilità fattuale e giuridica di accertare tale circostanza.

Pertanto, pur a voler astrattamente ipotizzare un doloso “silenzio” dell’appellato, nella richiesta di autorizzazione, in ordine alle modalità di esercizio delle attività autorizzande, non è possibile intravvedere, nella complessiva condotta contestata, una concorrente attività preordinata ad occultare dolosamente la fattispecie causativa di danno erariale.

Ed invero, di fronte alle reiterate richieste di autorizzazione, l’amministrazione universitaria ben avrebbe potuto, mediante le ordinarie competenze alla stessa demandate, procedere ad acquisire eventuali informazioni in ordine alle modalità di esercizio delle copiose attività autorizzate e/o comunicate da parte del dicente ed al conseguente accertamento in ordine al possesso della partita IVA ed alle modalità di utilizzo della stessa.

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