Il personale per il bonus 110% non è in deroga ai limiti per i contratti flessibili

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 105/2021/PAR

Premesso che la legge di stabilità 2021 consente ai Comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi al beneficio  fiscale del 110%, consentendo l’assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno non rinnovabile, un Comune chiede se tale disposizione permette di derogare ai limiti in materia di lavoro flessibile.

La Corte dei Conti rispondendo ha preliminarmente ricordato che il costo del personale in questione può essere coperto, almeno in parte (in funzione delle risorse assegnate), da specifici finanziamenti aggiuntivi (l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico); ciò consente evidentemente di derogare ai limiti di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, con riferimento però alla sola quota finanziata “da altri soggetti”, e cioè, nell’ipotesi considerata, dal MISE.
Va peraltro osservato che, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, i suddetti limiti non si applicano, comunque, neppure alle Regioni e agli Enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
L’esenzione dall’applicazione della legge n. 296/2006, prevista per i casi considerati dalla L. 178/20, non esclude che l’Ente possa essere comunque in regola con il contenuto di tale disposizione.
Resta fermo il fatto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità̀ nell’anno 2009.
A tale proposito, la Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 2/2015/QMIG, ha infatti chiarito che gli Enti rispettosi della riduzione della spesa di personale (ex art. 1, commi
557 e 562 della legge n. 296/2006), seppur esclusi dall’applicazione del limite del 50 per cento, “ricadono inevitabilmente in quello – comunque più̀ favorevole – del 100 per cento
della spesa sostenuta nel 2009″.
La citata Sezione ha evidenziato che la ratio dell’esclusione dal rigore per le situazioni implicanti esigenze premiali, ammessa dalla norma, si risolve, necessariamente, in una
disciplina di favore (100 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità), pur senza arrivare allo svincolo da qualsiasi limite.

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