Corte dei Conti, seconda sezione giurisdizionale d’Appello, sentenza n 123 del 21 aprile 2021
Il collegio ritiene che il giudice di primo grado abbia congruamente motivato la propria decisione attraverso il pur sintetico richiamo a orientamenti giurisprudenziali consolidati (Sez. Toscana n.162/2018, Sez. III app. n.676/2016) che si fondono sulla natura sanzionatoria della confisca, che nulla ha a che vedere con il diritto dell’Amministrazione ad essere risarcita.
In tal senso convergono non solo la giurisprudenza nazionale (contabile e
della Cassazione ) ma anche quella sovranazionale (CEDU) .
In sintesi : ancorché non espressamente esplicitata, l’eccezione difensiva evoca la tematica della violazione del ne bis in idem sostanziale: del diritto, cioè, a non essere processato e punito due volte per lo stesso fatto, ex art 649 c.p.p. e art 4, protocollo n.7 CEDU.
Non vi è dubbio in ordine all’identità del fatto oggetto del giudizio penale e del presente giudizio contabile.
Ciò che rileva è la diversa natura giuridica dei provvedimenti adottati nelle diverse sedi.
La confisca per equivalente, disciplinata dall’art. 32 ter c.p., rappresenta una sanzione “una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti”; in particolare “la confisca di valore o per equivalente persegue la finalità di colpire il patrimonio del responsabile del reato quando non sia possibile sottoporre a confisca “diretta” il bene derivato dal reato stesso perché non più nella sua disponibilità”.
Assume, quindi, la veste di una vera e propria sanzione, non parametrata, nè sulla colpevolezza dell’autore del reato, nè sulla gravità della condotta (Cass. n. 18311 del 6/3/2014) di carattere obbligatorio, ex art. art. 322-ter c.p., commi 1 e 2, che “è sempre ordinata”, anche quando l’imputato definisca il procedimento mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell’accordo delle parti (Cass. n. 20046 /2011).
La confisca per equivalente persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva, il prezzo o il profitto del reato costituisce soltanto il paradigma cui rapportare l’incidenza ablativa della confisca, perché il bene che vi è sottoposto non è collegato da un nesso di derivazione dal reato ed è il patrimonio del condannato a subirne l’effetto in dipendenza della condanna.
Viceversa, è da escludere la configurabilità come sanzione della condanna in sede contabile; a tale conclusione si perviene utilizzando i seguenti parametri, (c.d. Engel criteria) elaborati dalla giurisprudenza CEDU e
recepiti da quella nazionale: la qualificazione giuridica della misura applicata dal diritto nazionale, la natura, la severità e il grado (CEDU, 8/06/1976, Engel contro Olanda; 09/01/1995, Weich contro Regno Unito; 28/11/1999, Escoubet contro Francia; 30/08/2007, Sud Fondi ed altri contro Italia).
Orbene nel nostro ordinamento la condanna contabile costituisce rimedio riparatorio, previsto in favore dell’Ente danneggiato, a salvaguardia dell’“equilibrio di bilancio”, e perciò del Bilancio stesso, da intendere come
primo e più rilevante “bene pubblico” (v., tra le più recenti in proposito Corte cost. sent. n. 115-2020, § 7) per i diritti fondamentali dei cittadini (ut supra, precedente §7.4.4). Essa ha, inoltre, natura compensativa di una diminuzione patrimoniale patita in conseguenza della commissione di un illecito e colpisce la sfera patrimoniale di chi vi è soggetto e non la libertà personale,
come accade per le pene in senso proprio.
Né può condividersi la tesi secondo cui l’importo della condanna sarebbe
adeguatamente coperto dalla confisca; al riguardo va considerato che dalle sentenze penali risulta che tale misura di sicurezza è stata disposta anche in relazione ad altri reati (tributari, riciclaggio, corruzione), che ineriscono a danni diversi da quelli oggetto della pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio. In particolare, nei confronti di X e Y è stata disposta la confisca in relazione non solo al reato di corruzione nella vicenda OMISSIS, ma anche – per il medesimo reato – nella vicenda del OMISSIS.