I carrelli del centro commerciale con la pubblicità del supermercato, non sono esenti da imposta

Corte di Cassazione, sentenza n. 10095 del 16 aprile 2021


La questione di diritto inerisce l’interpretazione dell’art. 17, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 507 del 1993, ed in particolare la portata della specifica «esenzione dall’imposta» (sulla pubblicità) ivi prevista.
Ai sensi del primo periodo della citata lett. a), difatti, è esente dall’imposta «la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata…».
L’interpretazione letterale e teleologica della norma in esame porta dunque a ritenere operante l’esenzione solo nelle ipotesi di realizzazione della doppia condizione dell’esercizio all’interno dei locali adibiti alla vendita tanto dell’attività pubblicizzata quanto dell’attività di pubblicizzazione.
Quindi l’esenzione in esame non opera nel caso di messaggio pubblicitario collocato su carrelli non destinati ad essere utilizzati solo all’interno dei locali ove si commercializzano i beni pubblicizzati, come nella fattispecie. Quest’ultima è difatti pacificamente caratterizzata da carrelli recanti pannelli pubblicizzanti un bene in vendita all’interno di un supermercato ma circolanti anche all’esterno dei relativi locali ed in particolare nell’area dell’intero centro commerciale ove esso è ubicato (con oltre 35 negozi) e finanche nel parcheggio di pertinenza del detto centro commerciale (peraltro con capienza di 1500 posti auto).

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