Il clamor fori, più che un presupposto, costituisce un parametro di valutazione del danno all’immagine per i casi di assenteismo

Corte dei Conti, sezione di appello per la Sicilia, sentenza n. 68 del 16 aprile 2021

Considerato che i comportamenti di assenteismo fraudolento dal posto di lavoro tenuti dall’ appellata sono stati oggettivamente gravi, reiterati nel tempo (le assenze dal servizio accertate, di varia durata, abbracciano un periodo che va dal 12 luglio 2015 al febbraio 2016) e tali da ledere l’immagine dell’Amministrazione d’appartenenza, e considerato, altresì, che la fattispecie in esame costituisce una ipotesi specifica e tipizzata di danno all’immagine, per la quale il clamor fori, più che un presupposto oggettivo, costituisce un parametro di valutazione e che, comunque, la diffusione nell’ambiente sociale della notizia delle condotte illecite della città ha avuto una portata relativamente limitata, il Collegio Giudicante reputa che l’onere da porsi a carico della medesima per il risarcimento del danno inferto all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza possa essere congruamente determinato, in via equitativa e proporzionata a tutte le circostanze del caso concreto, in € 1.500,00 (comprensivi di rivalutazione monetaria), da maggiorarsi degli interessi legali, calcolati con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *