Anche se la relazione del CTU indica che c’è la colpa del medico, non è sufficiente per condannarlo per danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, sentenza n. 384 del 3 maggio 2021

Un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato in tema di responsabilità medica tende a conciliare la tutela del soggetto danneggiato con l’esigenza di non appesantire eccessivamente la condizione dell’autore dell’evento dannoso.

In definitiva, con particolare riferimento alle attività materiali, quale appunto quella tipicamente sanitaria, la condotta può essere valutata come gravemente colposa allorché il comportamento sia stato del tutto anomalo e inadeguato, tale cioè da costituire una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica e da collocarsi in posizione di sostanziale estraneità rispetto al più elementare modello di attività volta alla realizzazione degli interessi cui i pubblici operatori sono preposti.

Ne consegue che, per configurare un’ipotesi di responsabilità a carico di un medico, non basta che il comportamento appaia riprovevole in quanto non rispondente in tutto alle regole della scienza e dell’esperienza, ma è necessario che il sanitario, usando la dovuta diligenza, sia stato in condizione di prevedere e prevenire l’evento verificatosi: perché, quindi, possa parlarsi di colpa grave occorre accertare che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, ovvero abbia difettato quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione medica, oppure vi sia stata ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di tali prestatori d’opera.

Ciò posto in diritto, si ritiene con riferimento alla fattispecie in esame che gli elementi offerti dalla Procura contabile a sostegno della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave non siano sufficienti ai fini dell’affermazione della responsabilità del convenuto.

In tal senso si rileva che il mero rinvio operato dal requirente a “quanto esposto nella relazione del CTU nominato in sede civile” non consente di desumere oltre alla tipologia dell’elemento soggettivo qualificato in termini di colpa, l’intensità della stessa.

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