A pena di nullità dell’incarico, il direttore amministrativo deve avere esperienza nel settore sanitario

Corte di Cassazione, sentenza n. 12030 del 6 maggio 2021

Condivisibile è la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che solo l’esperienza di direzione tecnica o amministrativa maturata nel settore sanitario legittimi il conferimento dell’incarico, precluso a soggetti che quella esperienza abbiano acquisito in altri campi.

L’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 nella sua versione originaria era chiaro nel differenziare, quanto all’esperienza, il requisito soggettivo richiesto rispettivamente al direttore sanitario ed a quello amministrativo perché solo per quest’ultimo il legislatore aveva ritenuto di non dovere inserire alcuna specificazione in merito al settore di maturazione dell’esperienza stessa.

Con il d.lgs. n. 517/1993, art. 4, comma 1, lett. e), la disposizione è stata riformulata nella parte che qui interessa e, quanto alla natura degli enti e delle strutture in precedenza • diretti, si è utilizzata per entrambe le dirigenze la medesima dizione ed è stata richiesta, per il direttore sanitario, la «direzione tecnico-sanitaria» e per quello amministrativo la «direzione tecnica o amministrativa» ma sempre in «enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione»

In tutte le successive versioni dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 quest’ultimo inciso è rimasto immutato sia per il direttore sanitario che per quello amministrativo, sicché, a fini interpretativi, rileva anche l’art. 2 del d.P.R. n. 484/1997 con il quale il legislatore, nell’adottare il regolamento per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale, ha precisato che «per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione, si intendono: a) le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; gli enti ed istituti di cui all’articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d’interesse sanitario, del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali; le strutture sanitarie complesse dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria; b) le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.»

Dalla comparazione fra i due testi normativi, quello originario e quello risultante all’esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 517/1993, si desume che il legislatore, a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto, da un lato ha voluto rendere coincidenti le due figure dirigenziali quanto al settore di maturazione dell’esperienza pregressa, dall’altro ha voluto limitare quest’ultima al solo ambito sanitario, imprescindibile, come è intuitivo, non per il solo direttore sanitario, ma anche per quello amministrativo, in relazione al quale la norma è formulata nei medesimi termini letterali.

L’esegesi qui sostenuta, che valorizza l’intero testo dell’art. 3, comma 7, nonché la ratio della norma e della sua riformulazione, trova riscontro nei decreti legge succedutisi negli anni 1995/1996, mai convertiti, con i quali il potere esecutivo sollecitò il Parlamento a reintrodurre una maggiore flessibilità quanto alla nomina del direttore amministrativo ( con i decreti legge nn. 320/1995, 411/1995, 511/1995, 36/1996, 178/1996, 299/1996, 377/1996 e 478/1996), sollecitazione non raccolta dal legislatore che, invece, pur essendo successivamente intervenuto più volte a modificare il richiamato art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 ( il comma è stato modificato dall’articolo 2, comma 1 quinques, del d.l. n. 5831996, dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 229/1999, dall’articolo 15, comma 13, lettera f-bis, del d.l. n. 95/2012 e, da ultimo dall’articolo 45, comma 1-quater, del d.l. n. 124/2019 convertito dalla I. n. 157/2019) ha sempre lasciato immutato il riferimento agli «enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione».

A fronte dei plurimi argomenti sopra valorizzati a fini interpretativi, non è sufficiente, per giustificare una diversa esegesi, richiamare la regola grammaticale che impone di concordare al maschile plurale l’aggettivo, se lo si vuole riferire a due soggetti di genere diverso. Nel caso di specie la regola grammaticale invocata dal ricorrente può, al più, ingenerare un margine di equivocità della disposizione, che si supera comparando il testo a quello previgente ed apprezzando le ragioni della modifica normativa.

In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto di seguito enunciato: « l’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992, come riformulato dal d.lgs. n. 517/1993, richiede, a pena di nullità del contratto, che l’incarico di direttore amministrativo dell’azienda sanitaria venga conferito a soggetto che in precedenza abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in materia sanitaria»

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