Legittima l’indetraibilita’ per operazioni esenti

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ordinanza del 14 aprile 2021, causa C-573/20

La Casa di Cura X, ospedale privato, ha proposto un ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma per l’annullamento della decisione implicita dell’amministrazione finanziaria, di respingere la sua domanda di rimborso dell’IVA che aveva versato sugli acquisti di beni e servizi effettuati ai fini dell’esercizio della sua attività e che non aveva potuto detrarre.

Tale IVA non è stata detratta a causa dell’inclusione delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 1, numeri 18 e 19, del decreto n. 633/1972 nel calcolo del prorata di detrazione dell’IVA ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, comma 5, di tale decreto e dell’articolo 19 bis dello stesso. Difatti, la legislazione nazionale applicabile non prevede il pagamento dell’IVA per i servizi sanitari e quindi non consente la detrazione dell’IVA pagata dagli operatori sanitari sull’acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di tali prestazioni

Il giudice del rinvio ritiene che tale normativa nazionale sia contraria all’obiettivo di neutralità dell’IVA e alla regola secondo cui tale imposta grava esclusivamente sul consumatore finale, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva, in quanto un tale calcolo del prorata di detrazione avrebbe l’effetto distorsivo di rendere l’istituto sanitario il consumatore finale dei beni o servizi acquistati nell’esercizio delle sue attività e di aumentare il prezzo finale della prestazione in questione. A suo avviso, l’assoluta indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di un contribuente che ha effettuato una prestazione esente genera un’«IVA occulta» che ricade in definitiva sul consumatore finale, che viceversa la normativa dell’Unione e la stessa normativa nazionale intenderebbero tutelare.
La Corte ha statuito che l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell’IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico‑sanitarie esenti

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