Solo organismi di accreditamento nazionali per la Corte UE

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 6 maggio 2021, sentenza C-142/20

La domanda è sorta nell’ambito di una controversia tra la X Srl, laboratorio di analisi che opera quale organismo di valutazione della conformità delle imprese alimentari e che svolge la propria attività in Italia, e la Regione Siciliana (Italia), in merito alla validità dell’attestazione di accreditamento rilasciata a tale laboratorio dalla Perry Johnson Laboratory Accreditation Inc. (in prosieguo: la «PJLA»), organismo con sede negli Stati Uniti.
La Corte (Prima Sezione) in proposito ha dichiarato:

1) l’articolo 4, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’interpretazione di una legislazione nazionale secondo la quale l’attività di accreditamento può essere svolta da organismi diversi dall’unico organismo nazionale di accreditamento, ai sensi dello stesso regolamento, aventi sede in uno Stato terzo, quand’anche tali organismi garantiscano il rispetto delle norme internazionali e dimostrino, in particolare mediante accordi di mutuo riconoscimento, di essere in possesso di una qualifica equivalente a quella di detto unico organismo nazionale di accreditamento

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