ll Sindaco di un Comune formulava una richiesta di parere in merito alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, con particolare riferimento ai debiti di cui all’art. 194, comma 1, lett e), in merito alla possibilità di procedere al riconoscimento di un debito, assunto in assenza di preventivo impegno di spesa, laddove lo stesso derivi da un contratto nullo, in quanto sottoscritto in violazione del requisito della forma scritta, imposta “ad substantiam” nel caso dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
La Corte ha ricordato che in linea generale l’art. 194, comma 1, lett. E), è una disposizione peculiare, in ragione della quale si imputano ex lege alla sfera giuridica diretta e personale dell’amministratore o funzionario gli effetti dell’attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili, al fine di scoraggiare erogazioni di pubblico denaro contra legem. Il contratto, seppure formalmente stipulato tra l’amministrazione pubblica, in persona di un proprio funzionario e/o amministratore, ed un contraente privato, laddove rilevi la violazione delle regole contabili in tema di assunzione degli impegni spesa, viene convertito ex lege in un rapporto intercorrente con il predetto funzionario e/o amministratore. Si tratta, in pratica, di una interruzione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra l’amministrazione e l’ente pubblico che preclude il perfezionamento del rapporto obbligatorio nei confronti di quest’ultimo. Come precisato dalla Corte costituzionale, non si tratta di una sanzione a carico dell’amministratore e/o funzionario che abbia consentito la fornitura e nemmeno, propriamente, di una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio; si tratta, bensì, della individuazione normativa “di condizioni formali (registrazione dell’impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile entro il termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l’efficacia del contratto nei riguardi della pubblica amministrazione, in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della pubblica amministrazione contraente solo a seguito della prescritta approvazione (…)” (Corte Cost. n. 26 del 2001, conf. Cass. n. 15415 del 2018).