Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n 165 del 13 maggio 2021
Il Sindaco del Comune di x e il responsabile del Servizio Economico Finanziario, sono stati coinvolti in un procedimento penale presso il Tribunale della città in parola per i delitti di falso ideologico in atto pubblico, anche per induzione in errore dei Consiglieri comunali. I predetti reati erano consistiti nell’avere formato falsamente il prospetto inerente alle condizioni finanziarie dell’Ente locale per il rispetto del Patto di stabilità, e per avere indotto in tal modo i Consiglieri comunali ad approvare un rendiconto della gestione economico-finanziaria del suddetto Comune per l’anno 2010 falso.
La condanna veniva confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14617/2018.
L’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio con cui veniva contestato ai citati convenuti, in solido tra loro, un pregiudizio all’immagine pari all’importo di Euro 200.000,00
I convenuti hanno formulato istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato di cui all’articolo 130 C.G.C., mediante pagamento di una somma pari ad Euro 40.000,00
Nella Camera di consiglio le parti hanno confermato l’avvenuto pagamento satisfattivo nel termine di legge del predetto importo a favore del Comune per la somma complessiva di Euro 40.000,00,