Scudo penale per i sanitari introdotto nel DL 44/2021

L’articolo 3-bis-di cui l’emendamento 3.0.100, approvato dal Senato, prevede l’inserimento di una disciplina transitoria che limita la punibilità a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima.
In base al comma 1 dell’articolo, i summenzionati delitti sono punibili solo nei casi di colpa grave; il comma 2 individua alcuni parametri ai fini della valutazione del grado della colpa.

Riguardo al periodo oggetto dello stato di emergenza summenzionato, il comma 1 fa riferimento alla prima delibera del Consiglio dei ministri -delibera del 31 gennaio 2020- ed alle successive proroghe; poiché l’ultima proroga è stata stabilita fino al 31 luglio 2021 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, la norma transitoria in esame riguarda, al momento, i fatti commessi nel periodo 31 gennaio 2020-31 luglio 2021.

Come detto, la limitazione della punibilità concerne i delitti in questione commessi nell’esercizio di una professione sanitaria. La norma transitoria in esame fa riferimento ai delitti in oggetto che trovino causa nella situazione di emergenza, relativa alla suddetta epidemia da COVID-19. La norma fa quindi riferimento, entro tale ambito, a qualsiasi attività (di professione sanitaria), anche se relativa a casi non inerenti al COVID-19.

Bisognerebbe valutare se sussista l’esigenza di un’indicazione, nella presente sede legislativa, dei parametri di cui il giudice debba tener conto ai fini della verifica della presenza, nel caso concreto, della concausa costituita dalla “situazione di emergenza”, considerato anche che sul carattere specifico di quest’ultima si fonda la giustificazione del carattere temporaneo della norma in esame.
Bisognerebbe anche chiarire se la limitazione della punibilità concerna anche gli operatori (negli ambiti sanitari o socio-sanitari)che concorrano nel delitto e che non rientrino nelle summenzionate categorie delle professioni sanitarie.

Il comma 2 prevede che, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tenga conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulle patologie derivanti dall’infezione da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato,impiegato per far fronte all’emergenza.

Si ricorda che, in base alla disciplina vigente di cui all’articolo 590-sexies del codice penale, è esclusa la punibilità, per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia -e quindi non per negligenza o imprudenza -e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali.

La sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 8770 depositata il 22 febbraio 2018 ha interpretato tale norma nel senso che essa non esclude i casi di imperizia contraddistinta da colpa grave, oltre che i casi di imperizia verificatasi in assenza di linee guida o buone pratiche applicabili (all’atto sanitario in questione) ovvero con individuazione delle stesse in maniera inadeguata (da parte del reo) e in generale i casi di negligenza o imprudenza.

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