Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 150 del 14 maggio 2021
Dalla riportata normativa e dall’iter argomentativo del primo giudice emerge che:
(a) il comune di X rientra tra gli enti che possono usufruire del patrocinio, senza oneri, dell’Avvocatura dello Stato;
(b) la facoltà dell’ente di avvalersi dello speciale patrocinio dell’Avvocatura erariale non implica la creazione di un’area di arbitrio decisionale, ma esige che tale potere venga adeguatamente motivato ed esercitato nel rispetto delle superiori finalità per i quali è stato conferito e nel rispetto dell’economicità, anzitutto, nonché dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.
Tanto premesso, si osserva, che, a fronte della possibilità di avvalersi del predetto speciale e gratuito patrocinio, stante l’assoluta mancanza di motivazione della scelta degli amministratori, anche avallata dal segretario comunale (garante della legittimità dell’azione amministrativa), questo Collegio ritiene corretta la gravata sentenza ove ha ritenuto che tale decisione sia imputabile a colpa grave degli odierni appellanti essendosi trattato di una scelta immotivata e che si è posta in palese contrasto con i predetti principi di buona amministrazione.
Infatti, dai documenti agli atti, si ha conferma che l’affidamento della difesa al legale del libero Foro veniva effettuato senza previa valutazione comparativa dei costi, dei tempi del giudizio, delle chance di vittoria del contenzioso, senza argomentare riguardo alla strategicità della scelta e al certo aggravio di spesa per le casse dell’ente e, soprattutto, tenendo in nessun conto la facoltà, riconosciuta dall’art. 41 del d.P.R. n. 49 del 1973 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”, di avvalersi dello speciale e qualificato patrocinio dell’Avvocatura dello Stato