ARAN, orientamento applicativo, Csan77
I precedenti periodi lavorativi a tempo determinato, dopo la stabilizzazione, concorrono ai fini della sussistenza del requisito di cui all’art. 3, comma 1, del CCNL del 10/4/2008 (Criteri per la progressione economica orizzontale) “… di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi”?
Con riferimento ai dipendenti assunti a seguito delle disposizioni legislative di cui al D.Lgs n. 75/2017 in materia di stabilizzazione presso le amministrazioni del personale precario, già titolare di contratti a termine presso le stesse, si ritiene che i periodi lavorativi resi da lavoratori nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, nello stesso profilo e categoria, instaurato con il medesimo ente, dopo tale stabilizzazione concorrono ai fini della sussistenza del requisito di cui all’art. 3, comma 1, del CCNL del 10/4/2008 (Criteri per la progressione economica orizzontale) “… di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi”.
Infatti, nel nuovo CCNL 2016-2018 del personale del comparto della Sanità, l’art. 58, comma 7, (Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato), con formula ampia e generale, dispone che “In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali.