TAR Lazio, 6045 del 24/05/2021
Con ricorso al T.A.R. Lazio, i dottori … hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera dell’Anac n. 586 del 26 giugno 2019 sulla base della quale l’Azienda sanitaria locale ha chiesto ai “direttori di struttura complessa”, quali i ricorrenti, di trasmettere i propri dati patrimoniali e reddituali entro il 15 ottobre 2019 al fine di procedere alla relativa pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013.
Il T.A.R., con la sentenza n.12288/20, ha accolto il ricorso.
Con il presente ricorso l’Anac ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla sentenza citata e, in particolare, se l’annullamento della delibera n.586/2019 dovesse intendersi o meno limitato alla previsione riguardante i dirigenti sanitari titolari di struttura complessa. L’Autorità ricorrente ha dedotto che, pur se le motivazioni della pronuncia in oggetto riguardavano unicamente la posizione dei dirigenti sanitari titolari di struttura complessa del S.s.n., tuttavia il dispositivo non aveva specificato se l’annullamento della delibera era disposto limitatamente alla parte riguardante i suddetti dirigenti o integralmente.
Ciò premesso, in risposta ai chiarimenti richiesti deve evidenziarsi che, nel rispetto dei principi processuali che regolano la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché gli effetti soggettivi ed oggettivi del giudicato, e dovendo darsi una lettura del dispositivo coerente con la motivazione della sentenza, non può che affermarsi che la pronuncia risulta necessariamente limitata alla previsione della delibera n. 586/2019, riguardante i dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, oggetto del ricorso proposto e della questione giuridica trattata nella motivazione, di tal che l’annullamento deve ritenersi circoscritto alla parte della delibera concernente l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 a carico di tali figure dirigenziali.