Corte dei Conti, Sezione di Appello per la Sicilia, sentenza n. 84 del 28 maggio 2021
La contestazione riguardava l’avvenuto conferimento di un incarico legale ad un avvocato esterno per redigere un parere in merito al rimborso delle spese legali chiesto da alcuni consiglieri comunali coinvolti in un procedimento penale definito con un decreto di archiviazione, nonostante l’avvocatura interna avesse espresso parere negativo.
Il consulente ha espresso pure parere negativo, condividendo in pieno le conclusioni dell’avvocatura interna.
In particolare la vicenda vedeva alcuni consiglieri comunali indagati per peculato, ritenuto dal GIP insussistente, potendosi configurare più che altro il reato di abuso d’ufficio. Nella vicenda il Comune era parte offesa, quindi in evidente conflitto di interessi.
La locale sezione territoriale della Corte dei Conti accoglieva la domanda con la sentenza n. 544 del 2020.
Il condannato ha proposto appello.
La sezione di appello ha rigettato il ricorso, stabilendo che l’incarico legale in questione non è giustificato da alcuna disposizione normativa che lo renda legittimo.
Innanzitutto perchè la materia oggetto dell’incarico esulta completamente dalle competenze del sindaco.
Poi perchè l’affidamento all’esterno della PA di incarico presuppone una carenza di risorse interne, da accertare mediante un’effettiva ricognizione.
Inoltre è obbligo di ogni amministrazione regolamentare le procedure comparative di conferimento, al fine di evitare favoritismi.
Al di là di tutto, l’organo deputato a rendere il parere legale al sindaco era proprio l’avvocatura interna, che l’ha reso.
Il fatto che il dirigente non volesse adeguarsi a detto parere, non giustifica il ricorso all’incarico esterno.
Irrilevante appare anche il richiamo al fatto che il sindaco fosse un ingegnere informatico.
In disparte la circostanza che l’amministratore chiamato a ricoprire un munus pubblico non può certamente celarsi dietro la propria incompetenza professionale per porre in essere comportamenti contra legem, deve osservarsi che nel caso specifico la normativa di riferimento e il parere legale reso dall’avvocatura comunale non consentivano di approvare alla normina di un avvocato esterno per rendere un ulteriore parere, con conseguente inescusabile negligenza.