Accessibili gli atti delle prime zone rosse


TAR Lazio, 6583 del 03/06/2021


Oggetto del presente giudizio è la verifica della sussistenza delle cause di esclusione richiamate dall’amministrazione resistente nel provvedimento del novembre 2020 con cui è stato negato all’istante l’accesso agli atti inerenti l’impiego ed il ritiro dei militari nelle zone dei Comuni di Nembro e di Alzano Lombardo, nel periodo 5-8 marzo 2020.
Sul punto, va preliminarmente precisato che non può dubitarsi del fatto che il diritto esercitato nel caso di specie sia funzionale al controllo generalizzato sul buon andamento della pubblica amministrazione e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche (tipico dell’accesso civico), non potendo invero ritenersi che la richiesta di che trattasi sia finalizzata al controllo dell’attività dei privati o dei rapporti tra essi intercorrenti (tipico, invece, dell’accesso di cui alla legge n. 241 del 1990).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che possa da subito “sgombrarsi il campo” dalla sussistenza, nella fattispecie in esame, della causa di esclusione di cui alla lett. f) del comma 1 dell’art. 5 bis del d.lgs n. 33 del 2013 ovvero la “conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento”.
È stata, invero, la stessa Procura della Repubblica di Bergamo, titolare delle indagini sul punto, a precisare che gli atti richiesti dall’istante non sono coperti da segreto istruttorio, “non ravvisandosi ragioni ex art. 329 c.p.p. per il mantenimento della riservatezza investigativa”.
Da ciò deriva che la pendenza del procedimento penale, riguardante peraltro – secondo quanto si ricava dagli organi di stampa – ipotesi investigative ben più ampie della mancata tempestiva costituzione della c.d. “zona rossa” nelle aree dei Comuni di Nembro e di Alzano Lombardo, nel periodo 5-8 marzo 2020, non è ostativa all’ostensione degli atti richiesti dall’istante ai sensi del citato art. 5 del d.lgs n. 33 del 2013.

Ciò posto, resta da verificare se le altre cause di esclusione, pure richiamate dall’amministrazione resistente (ovvero “la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico”, “la sicurezza nazionale” e “la difesa e le questioni militari”), siano idonee in concreto a supportare il provvedimento di diniego impugnato.
Il Collegio è dell’avviso che al quesito debba essere data risposta negativa, anche in ragione del fatto che il pregiudizio concreto, nel caso di specie, non risulta affatto valutato in termini concreti, soprattutto se si considera che la richiesta è stata formulata nel mese di settembre 2020, quando cioè la questione relativa alla “chiusura” delle predette aree era superata da tempo (marzo 2020).
Ed invero, dal punto di vista oggettivo, non può certo essere invocata una questione di sicurezza e ordine pubblico posto che, come chiarito dalla stessa ANAC nella delibera del 2016, si deve trattare di atti che, servendo all’attività di contrasto al crimine e di tutela della sicurezza pubblica, non possono essere divulgati per il rischio che venga vanificata l’azione delle forze di polizia.
Nel caso di specie, si tratta di un’attività di impiego di militari limitata in un ambito toponomastico e temporale circoscritto che non si inquadra certo in un contesto più ampio finalizzato alle modalità di contrasto al crimine e di tutela della sicurezza pubblica, tanto che una loro divulgazione ne vanificherebbe la strategia individuata al riguardo dalle forze di polizia.
Lo stesso vale con riferimento all’invocata “sicurezza nazionale” che viene definita (come correttamente riportato nella delibera dell’ANAC) quale “interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza”; interesse che, invero, non può dirsi scalfito dall’ostensione degli atti di che trattasi che hanno – come detto – una valenza contingente che non si colloca peraltro nell’ambito di una strategia complessiva replicabile nel futuro, la cui divulgazione metterebbe a rischio anche solo in termini di efficacia.
Anche per quanto riguarda “la difesa e le questioni militari” valgono le medesime considerazioni svolte in precedenza poiché in questa “voce” vanno ricomprese tutte quelle di attività che implicano decisioni esclusivamente statali quali la individuazione dei mezzi di difesa, delle linee generali di conservazione, di sviluppo e di capacità difensiva delle Forze Armate e tutto quanto ciò che, nei piani strategici, è diretto a garantire la sicurezza interna ed esterna dello Stato.
Nulla di quanto sopra, ad avviso del Collegio, può ricavarsi dall’ostensione degli atti richiesti, per le medesime ragioni sopra descritte, tanto che anche questa causa di esclusione non può ritenersi sussistente nel caso di specie.

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