Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 509 del 8 giugno 2021
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio XXXXX per ivi sentirli condannare, in favore della Y s.p.a., in via principale, alla somma complessiva di 4.178.863,50 euro, pari all’esborso che la Y ha dovuto sostenere per i compensi professionali che sarebbero stati conferiti e pagati indebitamente a quattro legali esterni, pu in presenza di una struttura denominata “Direzione Legale e Societario”, con un organico di nr. 49 unità.
Il Collegio ha ritenuto legittimi i suddetti incarichi, poichè è dell’avviso che i mandati di patrocinio in giudizio affidati dalla Y, di cui si discute, non erano soggetti ad una procedura di evidenza pubblica.
Se è vero che sia il Consiglio di Stato che l’Anac avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall’art. 4 del codice dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l’incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell’Anac, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di conseguenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonchè i casi di assoluta particolarità della controversia.
La società, fin dalla sua istituzione, disponeva di un elenco interno di professionisti di fiducia esperti in diritto amministrativo e composto, sino al 2015, dai quattro professionisti cui veniva affidato di volta in volta, in via diretta, l’incarico difensivo nel rispetto del principio di rotazione e secondo i criteri di competenza; elenco successivamente implementato nel corso del 2016 e del 2017 fino ad annoverare 15 avvocati.
La scelta del professionista veniva, inoltre, compiuta sulla base di criteri obiettivi connessi alle precedenti esperienze professionali, alla consequenzialità dei gradi di giudizio, alla complementarietà degli incarichi ed eventualmente all’urgenza, temperando, nel caso, la rotazione degli incarichi con l’esigenza di efficacia dell’attività difensiva.
Inoltre, come accennato, il Collegio non ritiene che l’ente fosse dotato di professionalità interne, in grado di assicurare i medesimi servizi oggetto degli incarichi esterni.
Infatti, risulta, che la società, pur essendo dotata di una Direzione legale interna, non prevedeva in organico avvocati iscritti nell’albo speciale presso l’ordine degli avvocati di Roma o iscritti all’Albo speciale Cassazionisti, condizione necessaria per patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori quali il Consiglio di Stato, ove erano incardinati la maggior parte dei giudizi, e la Corte di Cassazione.