Corte di Cassazione, quarta sezione Penale, sentenza n. 20416 del 24 maggio 2021
Il Tribunale per il riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo della casa di riposo Y, emesso il 14-15 maggio 2020 dal G.i.p. nei confronti di X, indagato per epidemia colposa.
X risulta essere il legale rappresentante della società cooperativa sociale che gestisce la casa di riposo Y, oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri che hanno segnalato, tra l’altro, la omessa doverosa integrazione del documento di valutazione dei rischi con le procedure previste dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 e l’omesso aggiornamento dello stesso.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza il Procuratore della Repubblica. Con il primo motivo, rammenta che il Tribunale ha ritenuto che il reato di epidemia colposa postuli necessariamente una condotta commissiva a forma vincolata, di per sé incompatibile con la responsabilità a titolo di omissione e, quindi, con il disposto dell’art 40, comma 2, cod. pen., che si riferisce solo ai reati a forma libera. Secondo il P.M., invece, l’inciso “mediante la diffusione di germi patogeni” di cui all’art. 438 cod. pen. non rappresenta una peculiare modalità di realizzazione della condotta ma specifica il tipo di evento che la norma penale punisce in caso di verificazione: la fattispecie di cui agli artt. 438-452 cod. pen., per ragioni sia testuali che sistematiche, non esige una condotta commissiva a forma vincolata e, di per sé, non è incompatibile con una responsabilità di tipo omissivo.
La Suprema Corte, confermando l’annullamento del decreto di sequestro osserva che il Tribunale ritiene che in assenza di qualsivoglia accertamento circa l’eventuale connessione tra l’omissione contestata al ricorrente e la seguente diffusione del virus non sia possibile ravvisare, nel caso de quo, la sussistenza del nesso di causalità tra detta omissione e la diffusione del virus all’interno della casa di riposo.
Ed invero, alla stregua del giudizio contro fattuale, ipotizzando come realizzata la condotta doverosa ed omessa dall’indagato, non è possibile desumere “con alto grado di credibilità logica o credibilità razionale” che la diffusione/contrazione del virus Covid-19 nei pazienti e nei dipendenti della casa di riposo sarebbe venuta meno.