I servizi resi dalle cooperative sono sempre soggetti all’aliquota del 5%

Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello n 400 del 10 giugno 2021

La fattispecie prospettata concerne il trattamento tributario, agli effetti dell’IVA,applicabile alle prestazioni di servizi (consistenti nella gestione globale) rese nell’ambito di strutture residenziali e assistenziali (R.S.A. e centri diurni) e più specificatamente nella RSA Alfa, fatturate nei confronti del Comune, nella sua veste di committente in considerazione del relativo contratto di concessione stipulato tra la Cooperativa Sociale e lo stesso Comune.
La medesima disposizione contenuta nel suddetto numero 21) dell’articolo 10,come più volte ribadito in diversi documenti di prassi (cfr. risoluzioni: n. 1/E dell’8 gennaio 2002; n. 39/E del 16 marzo 2004 e n.74/E del 27 settembre 2018) ha natura oggettiva nel senso che l’esenzione dall’IVA si applica a prescindere dal soggetto che effettua la prestazione e, inoltre, l’oggettività andrebbe verificata anche in relazione ai soggetti che risultano beneficiari della prestazione, i quali devono rientrare nella tipologia di disagiati e degni di protezione sociale.
Il trattamento di esenzione si applica indipendentemente dalle modalità di effettuazione delle predette prestazioni, ovvero sia allorquando le stesse siano rese direttamente al beneficiario del servizio sia se rese nell’ambito di un contratto con un committente terzo, conservando o meno quest’ultimo la titolarità del servizio.


Tuttavia, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e, quindi, per i contratti stipulati dalla medesima data, nell’eventualità in cui il servizio di gestione venga effettuato da una cooperativa sociale e/o a un loro consorzio, in virtù di quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si rende applicabile l’IVA nella misura ridotta del 5 per cento

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