Recupero dell’indebito per attività extra non autorizzate: l’infermiere non può invocare buona fede e tolleranza dei superiori

Consiglio di Stato, sentenza n 4091 del 27 maggio 2021

Con ricorso al T.A.R. il signor -OMISSIS-, all’epoca dei fatti di cui è causa sottufficiale in servizio presso il Centro di selezione della Marina militare di -OMISSIS- con mansioni di assistente sanitario-infermiere, ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 7-OMISSIS- avente ad oggetto la comunicazione di avvio del recupero degli importi dallo stesso percepiti per attività lavorativa esterna non autorizzata svolta negli anni dal 2001 al 2008, per un importo complessivo di euro 288.701,00.

Il Tribunale adito, con sentenza n.-OMISSIS-, ha respinto il ricorso ritenendo che l’Amministrazione abbia fatto buon governo delle disposizioni applicabili al caso di specie, non rilevando né la disciplina introdotta dalla l. 1 febbraio 2006, n. 43, che prescrive l’iscrizione all’albo professionale degli infermieri anche per i pubblici dipendenti, né la buona fede del percipiente, che invocava la sostanziale conoscenza -e tolleranza- della propria condotta da parte dei superiori gerarchici.

Non può, infatti, avere alcun rilievo la tutela del legittimo affidamento del militare che avrebbe confidato nella correttezza del proprio operato indotto dall’inerzia dei superiori gerarchici.
Perché si possa riconoscere un atteggiamento di colpevole inerzia in capo all’Amministrazione militare, occorrerebbe che la stessa fosse stata informata in forma ufficiale dello svolgimento dell’attività extraprofessionali.

Si osserva che comunque, in via di mera ipotesi, qualsiasi atteggiamento accomodante, comunque indimostrato, dei superiori gerarchici non giustificherebbe di per sé la disapplicazione di una norma di rango primario; lo stesso militare in servizio è poi tenuto a conoscere obblighi e doveri inerenti al proprio status fermo che in tale ambito vale il principio dell’inescusabilità dell’ignorantia legis. Di tali circostanze potrà al più tenere conto il giudice contabile in sede di (eventuale) riduzione equitativa del danno, laddove ne venga fornita adeguata prova in giudizio, ammesso l’appellante si attivi nel senso sopra precisato per la parte residua di credito dell’Amministrazione.

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