Corte di Cassazione, ordinanza n 10592 del 22 aprile 2021
Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza di un’emotrasfusione e la struttura sanitaria ove è stata eseguita, è onere non del medesimo paziente di allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell’acquisizione e nella perfusione del plasma, ma della menzionata struttura di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le “leges artis” che presiedono alle dette attività.