Suscita perplessità la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni, in materia di responsabilità erariale, previste dall’articolo 21del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per le motivazioni già rappresentate da questa Corte in diverse occasioni.
L’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 (40° Considerando) richiama il concetto di “sana gestione finanziaria: “L’attuazione del dispositivo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci della frode, ivi compresi la frode fiscale, l’evasione fiscale, la corruzione e il conflitto di interessi”.Si pone allora il problema dell’effettività e dell’efficacia degli strumenti di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, sicché la sostanziale eliminazione della colpa grave quale presupposto per la responsabilità erariale per gli interventi legati al PNRR non risulta coerente con il diritto dell’Unione Europeae con i valori espressi dalla Carta Costituzionale agli articoli 3, 28, 81, e 97. Ai fini di una migliore disciplina in argomento, risulta coerente con il quadro normativo europeo e con l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore interno la previsione puntuale della perimetrazione della colpa grave, così da realizzare un corretto equilibrio tra esigenze di semplificazione e tutela delle finanze pubbliche