Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n 228 del giugno 2021
La Corte territoriale veneta aveva condannato il Sindaco pro tempore del Comune al risarcimento di un danno di euro 78.120,00, in relazione ad una fattispecie di conferimento di un incarico dirigenziale di responsabile dell’Area Seconda “Servizi economici e finanziari”, ai sensi dell’art. 110 TUEL, al rag. X, funzionario privo del necessario diploma di laurea. L’attribuzione dell’incarico, disposto con decreto n. 11 del 18 giugno 2013, cessato con il termine del mandato del Sindaco nel maggio 2018, ha comportato il riconoscimento al funzionario di un trattamento economico superiore a quello spettante nell’ipotesi in cui la responsabilità della Area Seconda “Servizi economici e finanziari” fosse stata attribuita al medesimo attraverso il riconoscimento di una c.d. Posizione Organizzativa; il suddetto importo differenziale, al netto dell’Irpef e dei contributi, pari ad euro 78.120,00, è la misura del danno contestato dalla Procura regionale al sindaco.
La sezione d’appello della Corte dei Conti ha confermato la decisione di primo grado, ricordando che dal combinato disposto degli artt. 110 TUEL e 19 d.lgs. n. 165/2001 si evince la necessità del possesso del titolo di studio della laurea per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. In palese violazione della normativa vigente, il Sindaco ha dunque posto in essere, nell’ambito di una sua specifica competenza, una condotta gravemente colposa.
Quanto alle censure relative ad una presunta insussistenza e, comunque, errata quantificazione del danno, basti rilevare che l’attribuzione di un incarico dirigenziale a un soggetto privo di laurea determina un sicuro danno in conseguenza della violazione del sinallagma contrattuale legislativamente prefigurato, atteso che alla retribuzione percepita non corrisponde per tabulas una prestazione qualitativamente corrispondente alla professionalità richiesta. In relazione alla quantificazione del danno, correttamente la Procura e il Giudice di prime cure lo hanno parametrato al valore differenziale tra la retribuzione effettivamente percepita dal X in dipendenza dell’incarico dirigenziale e quella che gli sarebbe spettata nel caso in cui il medesimo avesse ricevuto il riconoscimento di una posizione organizzativa quale funzionario di cat. D, in base alle disposizioni contrattuali applicabili; il conferimento della posizione organizzativa avrebbe, infatti, consentito al predetto di svolgere l’attività di apicale del servizio con una retribuzione complessiva inferiore, parametrata ad un livello professionale quale quello in concreto posseduto, privo cioè dei titoli culturali indispensabili per il conferimento della qualifica di dirigente.