Dall’8 aprile 2021, è in vigore la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta con l’art. 41 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, che ha modificato la legge istitutiva del CUP (legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone l’articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies.
La riforma del CUP conferisce al Codice Unico di Progetto il valore amministrativo di elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell’investimento che l’amministrazione decide di realizzare.
Infatti, il comma 2-bis dispone la nullità per “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico … in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”.
Giova segnalare che la Corte dei conti, nell’ammettere a registrazione il provvedimento, ha sottolineato, in considerazione delle gravi conseguenze derivanti dalla mancata apposizione del CUP, i profili di responsabilità dirigenziale e/o erariale derivanti dalle condotte omissive.
Si ricordano alcuni esempi di “progetto di investimento pubblico”, ulteriori rispetto a quello classici (realizzazione di lavori pubblici, concessione di finanziamenti, concessione di contributi):
– acquisto di beni: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare dei beni «durevoli» (macchinari di un ospedale, sedi o arredi per uffici amministrativi) con il pagamento, da parte dell’ente, dei costi richiesti dal venditore. Il CUP è richiesto dall’ente;
– acquisto di servizi: il progetto consiste nella decisione di
un ente pubblico di acquistare un servizio di sviluppo (un progetto di
ricerca, l’adeguamento di un software , un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell’ente, dei costi richiesti dal venditore. Il CUP è richiesto dall’ente;
– realizzazione di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di realizzare un servizio di sviluppo (un progetto di
ricerca, l’adeguamento di un software , un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell’ente, dei costi connessi alle attività realizzative. Il CUP è richiesto dall’ente.