La cartella clinica incompleta può integrare il falso ideologico per omissione

Corte di Cassazione quinta sezione penale, sentenza n. 24595 dep 23 giugno 2021

La giurisprudenza di questa Corte è conforme nel ritenere che la cartella clinica – atto pubblico – deve presentare tra gli altri il requisito della completezza proprio in virtù della funzione che le è propria e su di essa devono perciò essere annotati da parte del sanitario che ha in cura il paziente, che assume in tale veste la qualità di pubblico ufficiale, tutti i fatti clinicamente rilevanti ( Sez. 5, Sentenza n. 5635 del 10/12/2014 Ud. (dep. 05/02/2015 ) Rv. 262668 – 01 ).
Quindi sussiste il falso ideologico per omissione allorché l’attestazione incompleta – perché priva dell’informazione su un determinato fatto – attribuisca all’atto il significato di un’attestazione non conforme ai fatti ( cfr. :Sez. 5, Sentenza n. 22200 del 19/01/2017 Rv. 270215 – 01 ); e si è quindi giustamente concluso che nel caso di specie rimane più che evidente che l’indicazione del farmaco somministrato alla paziente, prima dell’insorgenza della grave reazione allergica, costituiva un fatto clinico rilevante come tale da riportare sul diario clinico della paziente la cui omessa rappresentazione non potesse trovare spiegazione diversa da quelia di non ufficializzare quanto accaduto, nel tentativo di mantenere all’interno dell’ambiente ospedaliero la conoscenza dell’episodio nei suoi termini esatti ( circostanza che si era tentato di tenere nascosta alla stessa paziente ).
Sotto il profilo del dolo è solo il caso di aggiungere che come affermato nella pronuncia di questa Corte sopra indicata, Sez. 5, rv. 262668, in tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l’attestazione incompleta – perche priva dell’informazione su un determinato fatto – attribuisca al tenore dell’atto un senso diverso, così che l’enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero ( Sez. 5, Sentenza n. 5635 del 10/12/2014 Ud. (dep. 05/02/2015 ) Rv. 262668 – 01 ), di talchè, allorquando ciò si verifichi – come nel caso di specie – , non vi è spazio per dubitare della volontarietà dell’omissione, e ciò vieppiù quando – come nella vicenda in esame – non è peraltro neppure in altro modo – parimenti ufficiale – evincibile la rilevante circostanza omessa (rimasta in buona sostanza affidata alla verifica empirica e alla comunicazione orale); laddove la carenza di un eventuale scopo dell’agente non è idonea di per sé ad incidere sulla integrazione del reato, il cui dolo è generico ( nel caso di specie è peraltro pacifica la attribuibilità dell’omissione all’ imputata ).

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