Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 18487 del 30 giugno 2021
Sulla questione di massima demandata a queste Sezioni Unite vanno fissati i seguenti principi di diritto:
L’art. 35 bis, c.13 d.lgs. n. 25/2008 (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.
In altri termini, il legislatore del 2017 ha inteso considerare il peso rappresentato dal contenzioso in materia migratoria che si sarebbe prevedibilmente abbattuto sulla Corte di cassazione per effetto della eliminazione del secondo grado di giudizio di merito e nell’opera di congruo e proporzionato bilanciamento degli interessi contrapposti il comma 13 dell’art. 35 bis, d.lgs. n.25/2008, non ha fatto altro che adottare un meccanismo rivolto per l’un verso a scongiurare ipotesi di utilizzo in bianco della procura in epoca anteriore all’attualità dell’interesse a ricorrere e, per altro verso a salvaguardare interessi di rilevanza nazionale, essendo palese l’esigenza di garantire l’efficienza complessiva del sistema di tutela giurisdizionale innanzi all’organo della giurisdizione ordinaria di ultima istanza