329.000 euro di danno erariale per il MMG che svolge attività professionale senza comunicarlo all’ASL


Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n 172 del 7 luglio 2021

L’azione trae origine dalla segnalazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dell’8/11/2017, che, all’esito dell’attività investigativa svolta nei confronti del Dott. X, medico di medicina generale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ha accertato che lo stesso ha svolto, in seno al rapporto convenzionale, attività libero – professionale, in forma strutturata dal 2007 al marzo 2016,superando il limite delle cinque ore settimanali, senza comunicare la circostanza alla ULSS come prescritto dall’ACN di riferimento.

La circostanza risulta confermata dallo stesso convenuto in occasione delle operazioni svolte nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza, nonché dalle annotazioni (riconosciute dallo stesso convenuto) riportate sulle agende personali oggetto di acquisizione, aventi ad oggetto appuntamenti presso i predetti ambulatori.

Il Collegio, richiamato quanto previsto dal delineato quadro normativo in punto di determinazione del danno erariale contestato dalla
Procura, i cui criteri di determinazione del quantum appaiono sostanzialmente condivisibili, osserva quanto segue.
Con riferimento alla percezione della c.d. quota capitaria in misura eccedente il dovuto per mancata riduzione del massimale delle scelte, pari a 84.134,15 euro, contestata dalla Procura e derivata dall’asserita indebita percezione delle quote relative ad un numero di assistiti precluso, a causa del superamento delle cinque ore di attività libero-professionale strutturata, va riconosciuta la responsabilità amministrativa del convenuto.

Ne discende che il dott. X, svolgendo attività libero-professionale strutturata per un tempo superiore alle cinque ore, non poteva far parte di alcuna forma associativa, per cui risultano indebiti tutti gli emolumenti percepiti a tale titolo e precisamente l’indennità per associazionismo pari ad euro 96.452,64 e l’indennità per UTAP, pari ad euro 134.072,05, così come calcolato dall’Azienda sanitaria per il periodo 2007/2016, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Il Collegio quindi condanna il Dott. X al pagamento in favore dell’AUSL a titolo di responsabilità erariale della somma di euro 329.183,52

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