Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n 173 dell’8 luglio 2021
Veniva contestato a due dipendenti di aver ripetutamente e intenzionalmente modificato una serie di indirizzi di posta elettronica certificata, contenuti nella rubrica del sistema di protocollazione informatica, manipolazione da cui era derivato, a causa dell’erroneità degli indirizzi dei destinatari, l’impedimento del recapito delle relative corrispondenze.
Il Requirente ha ritenuto di confermare l’ipotesi accusatoria, contestando nell’atto di citazione diverse fattispecie di danno.
Innanzitutto, il danno consistente nell’impiego di personale per l’attività di verifica e correzione degli indirizzi.
L’altro danno è quello cosiddetto da disservizio derivante dalla rottura del sinallagma che correla il corrispettivo alla prestazione, poiché il dipendente, manipolando gli indirizzi, ha agito in modo contrario rispetto a quelli che erano i compiti per quali era prevista la retribuzione, che, pertanto, finisce per essere stata indebitamente percepita, dal 24.2.2017 al 21.3.2017, dovendosi il convenuto ritenere inadempiente per tutto il tempo di mantenimento della manomissione delle anagrafiche.
Altra forma di lesione da disservizio deriverebbe dal fatto che, con l’illecita condotta, lo scopo dell’azione amministrativa è stato impedito, o comunque sono stati impediti lo svolgersi di tale azione in modo efficace e il raggiungimento di un risultato ottimale: a causa degli indirizzi alterati, 96 spedizioni non sono andate a buon fine, fra cui 34 casi di sospensione inviati alla Motorizzazione Civile, 10 atti inviati alla Procura, 32 costituzioni in giudizio innanzi al Giudice di Pace.
Sebbene i provvedimenti venissero trasmessi alla Motorizzazione anche in forma cartacea, tuttavia le attività conseguenti agli invii hanno in tal modo subito un rallentamento, ed altra disfunzione è derivata dal mancato recapito informatico per il fatto che la Motorizzazione e la stessa Prefettura devono conservare gli atti in formato elettronico.
I due dipendenti hanno chiesto, e ottenuto, la definizione agevolata del giudizio, con condanna finale del pagamento del 30% del danno contestato.