Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n 24576 dep 23 giugno 2021
X era accusato di avere fatto accesso all’interno del sito beppegrillo.it violandone i contenuti, come ammesso dallo stesso imputato nel proprio messaggio di posta elettronica diretto a Beppe Grillo, tuttavia, all’imputato è contestato di aver scaricato l’intera banca dati in discorso ed invece vi è prova che nessun dato sia stato sottratto e non vi è prova di alcun accesso abusivo.
In particolare, il ricorrente:
-ha distinto il processo di verifica della vulnerabilità di un sistema informatico (vulnerability assessment) dal processo di sfruttamento di tale vulnerabilità (exploiting), il solo che si sostanzierebbe in un accesso abusivo – ha dedotto che nella specie avrebbe avuto luogo solo la verifica della vulnerabilità dei sistema, mettendo in guardia il gestore del sito perché prevenisse accessi abusivi, senza sfruttarla in alcun modo; ragion per cui difetterebbe l’offensività della condotta.
Tale tesi non è stata accolta.
Tuttavia il Collegio non ritiene di discostarsi dall’orientamento interpretativo di cui alle sentenze n. 1934 del 13/12/2010 e n. 10121 del 18/12/2014, per cui è “pubblico” il servizio assunto da un soggetto qualificabile come ente pubblico, quando – ovviamente – le finalità del servizio rispondano a esigenze della collettività. Si ritiene che la natura e il regime del servizio pubblico debbano emergere anche dall’interesse all’attività, indipendentemente dal soggetto che la espleta o al quale l’attività stessa è istituzionalmente collegata.
Allora, proprio la locuzione “comunque di interesse pubblico”, consente di ritenere circoscritta la stessa nozione di “interesse pubblico” ai soli sistemi che soddisfano un interesse collettivo, quali quelli costituzionalmente rilevanti della difesa militare, dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e della protezione civile.
Non si apprezza dunque la fondatezza dell’interpretazione estensiva nella specie sostenuta dalla Corte territoriale, che vorrebbe fare rientrare nella nozione di “interesse pubblico” anche quello allo “svolgimento dell’attività politica”; né, di conseguenza, ha fondamento la lettura ermeneutica secondo la quale va privilegiata la figura di Beppe Grillo, quale fondatore di un movimento politico di livello nazionale e che utilizza il sito in questione anche quale luogo virtuale di divulgazione delle idee di tale movimento. Del tutto irrilevante è pure la circostanza che vi sia una “relazione qualificata” tra il sito di Grillo e quello del “Movimento 5 Stelle”, giacché — come si è rilevato- un sistema informatico gestito da un partito politico non può definirsi di “interesse pubblico”, in quanto certamente non è destinato a soddisfare quegli interessi di pubblica utilità che giustificano un rafforzamento della tutela penale.