Corte di Cassazione, ordinanza n 19022 del 6 luglio 2021
La Commissione regionale aveva stabilito che l”accertamento per il 2005 era palesemente incongruo in quanto la rilevanza reddituale attribuita al possesso della Volkswagen Golf (euro 11.487,78), nel caso specifico, non era verosimile, trattandosi di autovettura acquistata nel 1992. Si aggiunga la circostanza che nell’anno 2005 la contribuente si trovava negli Stati Uniti e non aveva perciò la disponibilità effettiva dell’autovettura.»; e tutto questo, ad avviso della C.T.R., consentiva di superare le rigidità della verifica mediante redditometro.
Ma il Supremo Collegio ha ritenuto l’appello dell’Agenzia delle Entrate fondato; è ius receptum, cui va data continuità, in assenza di ragioni per discostarsene, che «In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.» (Cass. 31/10/2018, n. 27811; conf., tra le molte, Cass. 08/10/2020, n. 21700). Nella fattispecie concreta, la Commissione regionale non si è conformata a questo principio di diritto laddove ha disconosciuto, in radice, la rilevanza presuntiva del possesso, da parte della contribuente, dei c.d. bene-indice.