TAR Lazio, sentenza n. 8691 del 21 luglio 2021
La giurisprudenza amministrativa è pressoché unanime nel ritenere che le sentenze penali di proscioglimento non impediscano all’Amministrazione Militare di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare, muovendosi sanzione penale e sanzione disciplinare su due diversi binari; e pertanto ad essa è consentito assumere le risultanze fattuali emerse in sede penale, per poi condurre, sulla base di queste, un autonomo giudizio ai fini disciplinari. E’ infatti noto l’orientamento del giudice amministrativo secondo il quale “Qualora il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di proscioglimento per prescrizione, i fatti oggetto dell’imputazione possono essere legittimamente assunti a presupposto di un’azione disciplinare (…). All’Amministrazione è consentito utilizzare, nell’ambito disciplinare, sia gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l’azione penale, sia gli elementi emersi nel corso delle successive fasi del procedimento (…). Pertanto, non sussiste, né è ragionevolmente esigibile, un obbligo per l’Amministrazione di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova (…).” (Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5053).
Pertanto, contrariamente agli assunti attorei, l’Amministrazione non era tenuta a svolgere una particolare ulteriore attività istruttoria in sede disciplinare né tantomeno ad esaminare in modo approfondito l’atto di appello avverso la sentenza penale pronunciata in primo grado o, più in generale, di tutti gli atti del relativo procedimento penale. In ogni caso, la sentenza di secondo grado pronunciata nei confronti del ricorrente non rientrava nella casistica di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p. (“se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”), trattandosi di una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione.
E, pertanto, assunte le risultanze fattuali emerse in sede penale, l’odierna intimata ha proceduto alla valutazione della condotta del ricorrente sotto il profilo disciplinare, nell’esercizio della potestà ad essa attribuita.