Quando un ente privato è uno “schermo” per occultare finanziamenti illeciti? I giudici sono ancora indecisi

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n 29409 dep. 27 luglio 2021

Si osserva che il provvedimento impugnato – nell’affermare che la fondazione X avrebbe svolto la funzione di strumento per la raccolta del denaro da destinare a supporto delle attività politiche di Y, dovendosi escludere che la fondazione avesse avuto una diversa operatività – non si confronta con le deduzioni difensive che avevano messo in rilievo, al contrario, il costante impegno, organizzativo e finanziario, profuso dalla fondazione nel sostenere annualmente gli eventi della Leopolda, incontri a carattere eminentemente politico con programmazione di numerosi laboratori, eventi di discussione, occasioni di partecipazione della società civile, diretti a stimolare il confronto su temi oggetto delle attività espressamente previste dallo statuto della fondazione, senza peraltro alcun collegamento con le attività del Partito democratico.
Il provvedimento non si è fatto carico di valutare questo dato storico, ampiamente documentato dalla difesa, che doveva essere posto a raffronto con attività di tipo diverso svolte dalla fondazione, per apprezzare se, e in che misura, vi fosse deviazione dagli scopi statutari della fondazione nello svolgimento delle sue attività; in conseguenza, risulta travisata l’analisi, di rilevanza decisiva, dell’andamento dei flussi finanziari della fondazione, necessaria per stabilire se la fondazione potesse aver assunto la funzione di “schermo intermedio”, utile per occultare forme di finanziamento illecito ai partiti (mancando la correlazione tra le uscite e le specifiche destinazioni delle risorse della fondazione, considerando gli impieghi finalizzati alla realizzazione delle manifestazioni annuali indicate dal ricorrente).

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