La prescrizione per il “conguaglio” delle tariffe per gli accreditati è decennale

Consiglio di Stato, sentenza n. 5758 del 4 agosto 2021

La Fondazione X ricorre per l’annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia 21 gennaio 2019, n. XI/1153, e 18 marzo 2019, n. XI/1403, recanti, tra l’altro, il conguaglio delle  tariffe a favore degli IRCCS di diritto pubblico e privato e delle strutture di ricovero e cura per le annualità 2012-2017.

Viene invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. per le annualità 2012 e 2013.

Il Collegio ritiene il ricorso infondato.

La fattispecie in esame sarebbe semmai soggetta, in ossequio ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, al termine decennale per la ripetizione d’indebito [così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 97/2021: “È consolidato in giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV: 13 aprile 2017, n. 1714; 3 novembre 2015, nn. 5011, 5010 e 5009; 24 aprile 1993, n. 294; nonché Corte Conti, sez. giur. Veneto, 19 novembre 2009, n. 782) il principio, per cui il diritto alla repetitio indebiti da parte della Pubblica Amministrazione, a norma dell’art. 2946 c.c., è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate. L’azione di ripetizione di indebito rinviene come è noto, il proprio fondamento nell’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, ovvero perché è venuto meno successivamente, a seguito ad esempio di annullamento. Da qui, l’indirizzo ermeneutico anzidetto, per cui, “nel caso di erogazione da parte della Pubblica amministrazione di somme non dovute ai suoi dipendenti, il suo diritto alla ripetizione dell’indebito ex art. 2946 c.c. è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate” (ex aliis, Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5010). L’esclusa applicabilità, all’azione di che trattasi, della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. è, in particolare, fondata sulla preclusa sussumibilità della fattispecie “fra le ipotesi espressamente contemplate in quest’ultima norma” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4989)].

Anche nel caso di specie non si versa in nessuna delle ipotesi contemplate dall’art. 2948 cod. civ.; in particolare, non in quella di cui al n. 4) (“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, con l’ordinanza n. 30546/2017) ha infatti chiarito che “la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4), per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi (….)”.

La struttura della fattispecie dedotta nel presente giudizio, per come normativamente disciplinata nei termini sopra richiamati, afferisce indubbiamente alla seconda delle tipologie indicate, in quanto implica una rendicontazione annuale sulla base di indicatori che in modo variabile contribuiscono ad accertare il dovuto.

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