Corte di Cassazione, sentenza n. 21528 del 27 luglio 2021
A partire da Cass. 28321/2017, questa Corte ha ribadito che, nel caso di prestazione socioassistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria, l’intervento “sanitario-socio assistenziale” rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all’assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell’ambito organizzativo e funzionale del Servizio Sanitario pubblico, regolato da tariffe imposte. Tali tariffe possono prevedere anche la compartecipazione alla spesa di altri enti o degli utenti, ma che non sono oggetto di libera pattuizione, in quanto la struttura convenzionata/accreditata eroga una prestazione di servizio (assistenza sanitaria obbligatoria), di contenuto predeterminato, in favore del soggetto cui è assicurata ex lege la tutela della salute, affidata al Servizio Sanitario pubblico.
Ciò che rileva ai fini dell’assistenza sanitaria obbligatoria è la esistenza di un piano di cura personalizzato. Al contrario, qualora la prestazione socioassistenziale prescinda dalla congiunta realizzazione dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il ricovero nella struttura residenziale non sia accompagnato da un “piano di cura personalizzato”), la prestazione rimane estranea all’ambito dell’assistenza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ricade nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla legge n. 328/2000, che prevede soltanto una “integrazione economica” della relativa spesa a carico degli enti pubblici locali (Comuni) consentendo la conclusione di un contratto di ricovero tra l’utente (od altra persona che contrae in favore dell’utente-terzo) e la struttura residenziale.