Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n 28013 dep 20 luglio 2021
Corretta è l’osservazione della Corte d’appello sulla mancata dimostrazione di un nocumento in ipotesi derivato alla ricorrente in conseguenza delle infedeltà professionali dell’imputato: in particolare, del fatto che, per effetto dell’accettazione dell’eredità da questi consigliatale, ella abbia effettivamente sofferto un pregiudizio patrimoniale, rispetto all’eventualità in cui non avesse accettato o si fosse riservata il beneficio d’inventario.
Il reato di infedele patrocinio, infatti, non è integrato dalla sola infedeltà ai doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un pregiudizio per gli interessi della parte assistita (tra tantissime altre, Sez. 6, n. 5764 del 07/11/2019, Spadafora, Rv. 278209): anche in questo caso, invero, il testo della norma incriminatrice non si presta ad equivoci, punendo il patrocinatore infedele soltanto se «arreca nocumento agli interessi della parte».