Omessa definizione dei procedimenti sanzionatori: è danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n 159 del 11 agosto 2021

Con atto di citazione depositato il 24 gennaio 2021 e ritualmente notificato, la Procura ha citato in giudizio …la dott.ssa X, ..per sentirla condannare a risarcire la somma di euro 7.440,00, oltre a rivalutazione e interessi, per il danno derivante dalla mancata adozione di ordinanze-ingiunzione. In particolare, nel corso del 2012, in sede di verifiche presso tre esercizi nel Comune di …, i Carabinieri (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità – “N.A.S.”) hanno riscontrato violazioni della normativa igienico-sanitaria, trasmettendo poi al Comune gli atti per il seguito di competenza. Tuttavia, nonostante diversi solleciti inviati dai militari nel 2014 e nel 2015, il Comune avrebbe omesso sia di archiviare i procedimenti, sia di adottare ordinanze- ingiunzione. Tale inerzia avrebbe portato alla prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione, cagionando all’A.S.L. un danno da mancato introito per un importo pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni rilevate.

Con riguardo alla condotta, il Collegio rammenta che la colpa grave consiste nella evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d’ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in un’irrazionale imprudenza (Corte dei conti, SS.RR., 10 giugno 1997 n. 56/A; Sez. III Giur. Centr. d’Ap., 12 luglio 2016, n. 306).

Con specifico riferimento agli illeciti omissivi, vengono in considerazione le condotte contraddistinte da assoluto disinteresse e sprezzante trascuratezza per i doveri d’ufficio o dalla massima negligenza nell’adempimento degli stessi (Sez. Puglia 15 giugno 2021, n. 565). Il giudizio di rimproverabilità della condotta deve valutare la misura dello scostamento della condotta dell’agente rispetto al comportamento che, secondo le norme di condotta e il parametro  ell’homo eiusdem professionis et condicionis, sarebbe stata esigibile (si v., ex multis, Corte dei conti, Sez. I Giur. Centr. d’Ap., 21 ottobre 2019, n. 232; cfr. altresì Cass., Sez. IV pen., 9 aprile 2013, n. 16237; Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2013, n. 1320).

Nel caso in esame, con riguardo alla posizione della Dott.ssa X, emerge un comportamento omissivo gravemente colposo, per via della perdurante e ripetuta inerzia, in diverse fattispecie. 

La dott.ssa X era, dunque, tenuta ad adottare gli atti necessari, in primo luogo, nella sua veste di dirigente competente per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori nelle fattispecie in esame. La convenuta, infatti, da novembre 2013 reggeva ad interim l’Area III, comprensiva del Settore Commercio – Attività produttive. In tale veste, insediandosi, ella aveva il dovere di monitorare i procedimenti pendenti e di attivarsi per portarli a compimento. L’omessa definizione dei procedimenti e la totale noncuranza per le ripetute comunicazioni dei N.A.S. hanno, tuttavia, portato alla prescrizione del diritto e cagionato il predetto danno da mancato introito.

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