In caso di esorbitante dosaggio del farmaco da parte di una specializzanda, è responsabile anche il Direttore di struttura e il farmacista ospedaliero

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 73 del 13 agosto 2021

La fattispecie dannosa contestata, in particolare, sarebbe scaturita dall’errore della specializzanda [omissis] nel redigere la “stecca terapeutica”, sia cartacea da trasmettere via fax alla farmacia, sia informatica del paziente indirizzata agli infermieri, riportando in modo errato la dose del farmaco (indicata in 45/mg per mq corporeo, anziché 12 mg/ per mq corporeo correttamente prescritti dalla [omissis] ), senza che nessuno se ne avvedesse.
Anzi l’errore era stato confermato dalla specializzanda [omissis] , la quale, rispondendo alla telefonata di chiarimenti ricevuta dalla Farmacia ospedaliera in ordine alla esorbitanza del dosaggio, senza consultare né la cartella clinica del paziente, né i dosaggi massimi indicati nel Protocollo AIDA, affermava che “quello era il Protocollo” e non informava tempestivamente della richiesta telefonica ricevuta dalla Farmacia, né la specializzanda [omissis], né il medico tutor [omissis] , responsabile del paziente e dunque tenuta a svolgere un diligente controllo sia sulla evoluzione del percorso nosocomiale di quest’ultimo, sia sull’operato delle specializzande.

E ancora, si giungeva alla erronea somministrazione di un dosaggio esorbitante i limiti massimi di posologia del farmaco secondo la Procura anche a causa della inidonea organizzazione del reparto e degli insufficienti controlli interni predisposti dal Dirigente della struttura [omissis] , che soltanto dopo il fatto lesivo dotava il reparto di un software in grado di bloccare automaticamente le prescrizioni anomale di farmaci.
A ciò concorrevano, nonostante non siano stati convenuti nel presente giudizio, sia la mancata rilevazione dell’errore da parte delle quattro infermiere somministratrici delle dosi letali, che non si avvedevano di nessuna anomalia, sia la superficiale condotta delle due farmaciste e del responsabile della Farmacia ospedaliera, che pure avvedutisi della esorbitanza del dosaggio, si accontentavano della conferma telefonica avuta, senza controllare il Protocollo ed inviavano il farmaco al reparto nelle dosi richieste.


I convenuti [omissis] e [omissis] , hanno depositato formale istanza di definizione della controversia mediante rito abbreviato, in applicazione dell’art. 130 C.G.C., offrendo ognuno il pagamento di € 100.000,00

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