La dipendenza dal gioco d’azzardo non salva dal danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n 657 del 13 agosto 2021

Sempre più spesso nei processi dinanzi alla Corte dei Conti a carico di impiegati sorpresi ad appropriarsi di somme di denaro dell’ente pubblico, i patrocinanti di tali impiegati adducono come esimente la dipendenza patologica dal gioco d’azzardo.
Anche nell’ultimo caso, un processo dinanzi la Corte dei Conti del Lazio, l’esito è stato lo stesso: la dipendenza patologica dal gioco d’azzardo non salva dalla condanna. Quindi è sicuramente una strategia difensiva che non porta a nessun risultato. Vediamo nel dettaglio.

Nell’ultima pronuncia la Procura ritiene la convenuta responsabile, nella qualità di assistente amministrativo del MIBAC assegnata al Polo museale del Lazio, e con la qualifica, all’epoca dei fatti, di agente contabile del Museo Archeologico Nazionale di …, dell’indebito impossessamento della somma di euro 91.352,00, derivante dall’incasso della vendita dei biglietti d’ingresso dei predetti musei per il periodo 1° maggio/20 dicembre 2018, somma che la sig.ra X, quale agente contabile, avrebbe dovuto versare sul c/c intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato.
La Difesa adduce che la sig.ra X versava, all’epoca dei fatti di causa, in uno stato di infermità mentale che ne comprometteva la capacità di intendere e di volere, e tale stato emergerebbe dalla consulenza tecnica di parte ove si attesta che la X è affetta da “Disturbo Ossessivo Compulsivo con gambling patologico” nonché da “Depressione ed attacchi di panico secondari”, “non cosciente e di difficile trattamento”, che “rende il soggetto incapace di intendere e di volere al momento dei fatti”.
Appare eloquente il passo della sentenza penale in cui si osserva che “il movente del peculato realizzato dall imputata è consistito nella necessità dell’imputata di procurarsi il denaro necessario per far fronte alla sua grave condizione economica debitoria provocata dalle perdite al gioco. Ebbene, anche volendo aderire alla tesi della difesa, risulta evidente come il vizio del gioco costituisca, nella specie, solo l’antefatto del delitto di peculato, che risulta in realtà realizzato non in vista di un’immediata occasione di gioco rispetto alla quale fosse urgente, alla stregua di una spinta psicologica “compulsiva”, il necessario approvvigionamento finanziario, ma solo, al più, per rimediare agli effetti economici devastanti già prodotti dal vizio. A tali conclusioni si giunge sulla base della stessa relazione tecnica elaborata dal consulente della difesa, secondo la quale: “l’appropriazione di soldi dopo avere dilapidato il proprio patrimonio è giustificato dal tentativo di riparare la perdita del danno”. Pertanto, la condotta criminosa realizzata dalla X, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, si caratterizza per connotati di lucidità incompatibili con la spiegazione patologica del movente. La X, quindi, ha commesso il reato ascrittole per risolvere o tamponare la propria posizione debitoria connessa al vizio del gioco, e della quale era ben consapevole, lucidamente decidendo di agire, in un contesto del tutto avulso rispetto a quello oggetto del suo disturbo. In conclusione, deve escludersi il necessario nesso di causalità tra la condotta di reato e il disturbo della personalità, asseritamente legato al vizio del gioco, in quanto, nel caso in esame, il vizio di personalità ha costituito solo l’antefatto del delitto di peculato ed è stato commesso per far fronte alle conseguenze negative provocate dal vizio.”

Lo stesso esito aveva avuto qualche mese fa la sentenza della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (sentenza n. 104/2021), che aveva statuito:
ai fini del riconoscimento del vizio totale di mente (fermo restando l’accertamento del nesso causale tra il disturbo, anche temporaneo, e la condotta delittuosa) sono rilevanti i disagi della personalità così gravi da indurre una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile che non consente al reo di gestire le proprie azioni e di percepirne il disvalore (Cass., sez. II, n. 2774/2008).
Nel caso di specie, il pieno riconoscimento dell’azione dannosa al colloquio immediatamente successivo al fatto e l’attivazione del (omissis) per l’inserimento nella comunità terapeutica solamente a cose fatte induce il Collegio a non ritenere vi siano elementi sufficienti per affermare che il convenuto non avesse contezza del disvalore dell’azione dannosa, e ciò non consente di dichiararne il vizio totale di mente.

Sullo stesso solco si era mossa la Corte della Sardegna, nel 2018: manca in sostanza un valido supporto probatorio che possa portare a ritenere che la causa d’incapacità che interessava un determinato aspetto della vita del S. (la pulsione verso il gioco) si estendesse ad altri ambiti della sua personalità. Lo stesso perito di parte afferma che il signor S. (nel periodo da novembre 2016 a marzo 2017) appare lucido, vigile, orientato, capace di comprendere, e non presenta deficit di attenzione o di memoria. Il perito dichiara che, indicativamente dall’inizio del 2015, la capacità di intendere del S. era compromessa non perché mancasse la capacità di formulare concetti in misura corretta, ma perché la pulsione verso il gioco era tale da distorcere in maniera significativa la capacità di leggere consapevolmente le situazioni di pericolo e di comprendere in maniera libera le conseguenze dei propri atti, ovvero circoscrive al gioco d’azzardo la riduzione di capacità del soggetto.
Si richiama, in merito, quanto affermato in fattispecie simile dalla Corte di cassazione penale, sentenza n. 24535/2012: in tali casi il vizio del gioco è solo l’antefatto della condotta criminosa, ma non ne costituisce esimente, tanto più quando la stessa “si caratterizza per connotati di lucidità e professionalità incompatibili con la spiegazione patologica del movente”.

E sempre lo stesso esito si era avuto pure in appello (seconda sezione, sentenza n. 157/2020) nel 2020:
La sentenza di primo grado è immune da censura laddove pone in rilievo che anche nel caso in cui l’attività di gioco e scommessa avesse causato il comportamento compulsivo, tuttavia resterebbe indimostrata una diretta rilevanza della patologia sull’attività di procacciamento del danaro attuata in modo reiterato e nel corso di molti mesi, attraverso un meccanismo complesso, che non ha determinato una immediata acquisizione del denaro pubblico ma era tale da richiedere un certo lasso di tempo per ottenere la materiale disponibilità delle somme sottratte .


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